sabato 1 novembre 2008

Sistema Anticaduta



Sistema anticaduta 

Secondo dati INPubblica postAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) riferiti all’anno 2003, i circa 650mila infortuni avvenuti in Italia, hanno comportato un costo per la collettività di circa 35 miliardi di euro (70mila miliardi di vecchie lire), pari a circa il 3 per cento del PIL (il Prodotto Interno Lordo, cioè la ricchezza prodotta nel nostro Paese).



Cifre impressionanti, che fanno capire come gli infortuni sul lavoro siano ancora oggi un gravissimo problema sociale ed economico, che coinvolge pesantemente anche il settore delle costruzioni edili.

Il cantiere edile è, per sua natura, uno degli ambienti lavorativi più pericolosi, soprattutto per la sua estrema “dinamicità”: il lavoro nel cantiere è in continua evoluzione, si può dire di ora in ora, con problematiche, modalità operative e pericoli sempre diversi. Cui si aggiungono i problemi derivanti dalle condizioni atmosferiche e dalla frequente presenza di più imprese contemporaneamente in spazi ristretti.

Tenendo conto che, nella grandissima maggioranza dei casi, l’infortunio si verifica non per fatalità,  ma per il mancato rispetto di una o più misure di sicurezza, già negli anni ’50 del ‘900 furono emanate le prime leggi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra cui i Decreti del Presidente della Repubblica (DPR) n. 547 del 1955 e 164 del 1956. Leggi ottime, ancora pienamente valide, cui si aggiunse, nel 1994, il Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 626, che ha introdotto importanti aspetti organizzativi.



Ancora più recentemente, nel 1996, il D. Lgs. 494 (cosiddetta “Direttiva cantieri”), specificatamente rivolto al mondo dell’edilizia, ha introdotto e definito nuove responsabilità in materia di sicurezza, a carico dell’impresa edile, ma anche del committente. Sono così nate “nuove” figure professionali (i coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione) e nuovi documenti tecnici, con l’obiettivo di rendere i cantiere edili sempre più sicuri. Con, in evidenza, il “Fascicolo tecnico del fabbricato”, in cui il “coordinatore in fase di progettazione” deve preparare un ”Piano di sicurezza” (ovvero un documento che spieghi come lavorare in sicurezza e senza rischi) per ogni fase di lavoro e per ogni successivo intervento di manutenzione.



Il rischio più grave a cui sono esposti i lavoratori del settore edile è la cosiddetta “caduta dall’alto”: dal tetto, da un terrazzo in costruzione, da un ponteggio senza parapetto, dal ciglio di uno scavo etc. Cadute che, spesso, sono mortali, o comunque fortemente invalidanti. Ricordando che il pericolo di caduta esiste non solo nella fase di costruzione dell’edificio, ma anche in tutte le successive fasi di manutenzione: installazione di un’antenna, sostituzione di una grondaia o delle tegole del tetto, riparazione di un comignolo etc.

Per eliminare il pericolo di caduta dall’alto, fin dal 1956 il DPR 164 prevede l’obbligo di realizzare, in tutti i lavori eseguiti a oltre due metri di altezza dal suolo, apposite “misure di protezione collettive”: parapetti, ponteggi, reti anticaduta etc.

Tuttavia, in molte azioni di manutenzione di breve durata, della durata magari di poche decine di minuti (ispezione e pulizia del tetto o della canna fumaria, installazione e manutenzione di antenne e lucernari, di elementi di lattoneria e accessori del fabbricato) non vengono adottate le “misure di protezione collettive” precedentemente citate, causa i tempi e i costi di realizzazione. Con il risultato che i lavoratori operano senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta.
Per ovviare a questo problema, il D. Lgs. 626 del 1994 prevede, in alternativa alle “misure di protezione collettive” (parapetti etc.) l’utilizzo dei cosiddetti “Dispostivi di Protezione Individuali” (DPI) per eliminare il pericolo di caduta dall’alto. In genere, tali DPI sono costituiti da una imbracatura di sicurezza di tipo alpinistico, munita di una corda di trattenuta, a sua volta agganciata a un ancoraggio fisso dell’edificio. In tal modo, in analogia a quanto avviene in alpinismo, la caduta al suolo del lavoratore viene impedita dalla corda di trattenuta, fissata a un ancoraggio sufficientemente robusto.

Una soluzione all’apparenza semplice, che presenta tuttavia un grosso problema: dove agganciare la corda di trattenuta, tenendo conto che i comignoli non sono strutture sufficientemente robuste? In altri termini, una volta saliti su un tetto per installare un’antenna, dove si aggancia la corda dell’imbracatura? In assenza di sicuri punti di ancoraggio, l’imbracatura di sicurezza e la corda di trattenuta rischiano di non servire a niente.

Ecco quindi la necessità di installare, sui tetti degli edifici nuovi (o in caso di ristrutturazioni) questi “punti di ancoraggio”, che costituiscono dei veri e propri “impianti di sicurezza” salvavita. Il costo di tali impianti è pressoché nullo rispetto a quello di un edificio nuovo, o rispetto al rifacimento di un tetto, e inoltre tale costo sarebbe ben presto ammortizzato nei successivi interventi di manutenzione, che potranno essere molto più rapidi e sicuri.

02/05/2008 Sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n, 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”.La promessa è stata, quindi, mantenuta ed il nuovo decreto legislativo approva in Gazzetta la vigilia del 1° maggio Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli e 51 allegati.
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Oltre il testo unico si evidenziano le seguenti Norme ..
SICUREZZA SUL LAVORO
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art.7 della legge n. 212/90.
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 626/94 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Decreto Ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (MURST)Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Disposizioni per l’applicazione nell’Università di Padova del D.lgs. 626/94 e del D.M. 363/98
Legge 29 dicembre 2000, n. 422 Modifiche al D.lgs. n. 626/94 ...
Decreto Legislativo n. 66, 25 febbraio 2000,Attuazione delle direttive modificano la direttiva 97/42/CE e 99/38/CE , che 90lavoratori contro i rischi derivanti da /394/CEE, in materia di protezione dei esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25Protezione da agenti chimici  

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